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Le
tasse da pagare
Le tasse che si pagano sugli immobili
(ICI, IRPEF, REGISTRO, IVA, ecc.) sono molte e a queste
vanno aggiunte alcune spese relative alla MANUTENZIONE
–
Il proprietario di casa ha la responsabilità
di mantenere il proprio immobile in efficienza compresi
tutti gli impianti, relativi a quello elettrico, idraulico
e di riscaldamento che devono essere mantenuti conformi
alle normative urbanistiche vigenti come previsto dalla
Legge.
Le
principali tasse che si pagano sulla casa sono
l’ICI e IRPEF,
queste le più pesanti.
Poi ci sono le tasse di successione, le tasse di registro,
bollo, etc.
TASSA
DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Quando si stipula un contratto di affitto, occorre registrarlo
all'Ufficio del Registro e pagare la tassa
e i bolli.
ICI
E' una tassa che si paga al Comune in base a certe aliquote
stabilite dai comuni stessi e i cui massimi e minimi
sono invece stabiliti dallo Stato, la tassa è
proporzionale al valore catastale dell'immobile.
L'ICI è diventata una patrimoniale pesantissima, una sorta di
affitto che il proprietario paga al Comune dove è situato
l'immobile. Con il Decreto Legge del 27 maggio 2008 n. 93 sono state
introdotte novità per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie - vedi link Novità ICI anno 2008
IRPEF
E' una tassa sul reddito delle persone fisiche che si
paga allo Stato in base a delle aliquote progressive
stabilite dallo Stato. L’IRPEF colpisce il reddito
della casa anche se non è locata e in questo
caso è ancora più pesante.
Il reddito di una casa non locata è virtuale,
esiste solo sulla carta, sui certificati catastali,
è un reddito non reale.
IMPOSTA
DI REGISTRO
E' una tassa che si paga allo Stato al momento dell'acquisto
dell'immobile ed è proporzionale al valore dell'immobile
secondo certi coefficienti stabiliti dallo Stato. Esistono
varie aliquote variabili a seconda che si acquisti da
imprese (IVA al 4% se prima casa, IVA al 10% se seconda
casa) o da privati (3% se prima casa, 10% se seconda
casa).
IMPOSTA
CATASTALE E IPOTECARIA
Una tassa che si paga allo Stato in seguito a volture
catastali e trascrizioni, iscrizioni e variazioni nei
pubblici registri immobiliari in proporzione ad aliquote
stabilite dallo Stato. Esistono varie aliquote variabili
a seconda che si acquisti da imprese o da privati.
IVA
Imposta sul valore aggiunto, si paga allo Stato se si
acquista l'immobile da una impresa, esistono varie aliquote
a seconda che si acquisti come prima (4%) o seconda
casa (10%).
IMPOSTA
DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
Imposta che gli eredi pagano allo Stato
proporzionalmente al valore dei beni
ereditati.
IMPOSTA
DI BOLLO
Imposta sui contratti e sulle ricevute dell'affitto.
TARSU
Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che
si paga al Comune proporzionalmente alla superficie
dei locali occupati.
TASSA
SUI PASSI CARRAI
Tassa che si paga al Comune per accedere dalla proprietà
privata alla strada comunale con l'automobile.
TASSA
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
Tributi locali che vengono applicati nelle città
(esempio: ponteggi per eseguire lavori di ristrutturazione
nei condomini).
ICI
L'ICI (imposta comunale immobiliare), si paga al Comune dove
è ubicato l'immobile sulla base della rendita
catastale stabilita dagli uffici catastali e sulla base
di aliquote stabilite dai Comuni.
E’ un’imposta, che il proprietario paga
al comune, sia che l'immobile dia reddito, sia che non
lo dia. Sono parzialmente esentati dal pagamento della
ICI i proprietari della prima casa che possono scalare
dalla tassa da pagare una certa cifra stabilita dal
Comune di residenza.
Con
il passare degli anni ogni Comune ha stabilito
varie aliquote a secondo che l'alloggio risulti
locato o non locato, locato con contratti di locazione
agevolati o meno o che l'alloggio risulti abitato dal
proprietario o meno, una vera e propria giungla di aliquote
e normative diverse da Comune a Comune.
In molti chiedono l'abolizione dell'ICI e la sua sostituzione con una tassa che tenga conto
del reddito effettivo che dà l'immobile, tassa
da scorporare dall'IRPEF.
Per
sapere quanto si paga occorre fare riferimento
al Comune o al Catasto e farsi dare i dati catastali
e la rendita dell'immobile.
IL
CATASTO
Il
Catasto è una sorta di database che contiene
l'inventario di tutti i beni immobiliari esistenti sul
territorio italiano.
Attenzione,
molti catasti non probatori sparsi sul territorio italiano
consentono di individuare l'immobile, la zona censuaria,
la classe, la sua categoria e la relativa rendita sulla
quale si pagano le tasse, ma non la proprietà.
Per sapere chi è il proprietario di un immobile
occorre andare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari e non al Catasto.
I
Comuni devono avere gli elenchi delle proprietà
immobiliari sui loro territori.
Ai
fini del calcolo del valore da dichiarare per
il pagamento dell'ICI, per gli immobili urbani
rientranti nelle categorie A, B, C, bisogna fare riferimento
alla rendita catastale e moltiplicarla per 100;
per gli immobili nella categoria A10 il moltiplicatore è 50;
per la categoria C1, che
fa riferimento ai negozi, il moltiplicatore è
34.
L'IRPEF
L'IRPEF
è l'imposta sulle persone fisiche. Il proprietario
di casa paga anche l'IRPEF sulla casa, in alcuni casi
paga la plusvalenza se, per esempio, compra e rivende
un immobile entro cinque anni dall'acquisto.
Se una persona compra una casa per 20 milioni e la rivende
dopo pochi mesi a 30 milioni senza averla utilizzata,
dovrà sommare ai suoi redditi la differenza di
10 milioni ai fini dell'IRPEF.
INFO
Il 1° gennaio 1992, sono state
aggiornate le rendite catastali e contemporaneamente
è stata introdotta prima l'ISI,
imposta straordinaria sugli immobili che poi dopo è
diventata l'attuale ICI definitiva.
Sono state inserite le zone censuarie,
sono state incrementate le tariffe,
corrette e modificate diverse volte, c'è stata
la rincorsa alla gazzetta ufficiale per vedere se nel
proprio Comune c'era stata qualche correzione con inevitabili
ricorsi e contro ricorsi da parte dei proprietari immobiliari
Le nuove rendite catastali che vennero
incrementate di un ulteriore 5% costituiscono la base
imponibile per il calcolo dell'IRPEF con aliquote progressive che variano in media dal 20%
al 50% per le persone fisiche, cioè i proprietari
di casa. Per le aziende e le persone giuridiche c'è
invece L'IRPEG, ma questo è
un altro discorso.
Prima
casa - Agevolazioni fiscali
Gli
scopi della normativa
Il governo italiano per incrementare e favorire l'acquisto
di immobili da destinare ad uso abitativo, ha pensato
di introdurre una serie di agevolazioni fiscali (IVA
e Tassa di Registro) finalizzate all'acquisto di un
immobile da destinare ad uso di abitazione principale
dei possibili acquirenti. In questo modo si è
provveduto ad incentivare la grande proprietà
edilizia e le imprese immobiliari.
La
legge 22 aprile 1982, n. 168
La prima legge in materia prevedeva sia una aliquota
agevolata IVA e registro per l'acquirente, sia l'esenzione
INVIM per il venditore. La legge imponeva all'acquirente
che comprava l'immobile un vincolo di cinque anni entro
il quale non gli era possibile rivendere l'appartamento
acquistato, pena la decadenza delle agevolazioni conseguite.
Era necessario che l'acquirente dichiarasse, pena la
decadenza dai benefici fiscali, di voler destinare la
casa ad abitazione principale della propria famiglia,
indipendentemente dal luogo in cui tale immobile fosse
situato al fine di agevolare l'emigrazione e soprattutto
di non avere già usufruito delle identiche agevolazioni.
Era possibile ottenere le agevolazioni anche nel caso
in cui l'acquirente dell'immobile avesse acquistato
un appartamento occupato e avesse però dato corso
all'azione di sfratto per finita locazione al fine di
liberare l'immobile per destinarlo a propria abitazione
principale.
Le agevolazioni competevano anche ad uno studente purché
nella città, sede della sua università,
purché non possedesse altro appartamento da destinare
a propria abitazione.
Le agevolazioni non competevano però per l'acquisto
della sola nuda proprietà dell'immobile perché
mancava il requisito fondamentale della destinazione
dell'unità immobiliare acquistata a propria abitazione,
mentre l'usufruttuario che destinasse l'appartamento
a propria abitazione ne aveva diritto.
Le agevolazioni si applicavano anche ai fabbricati rurali
purché l'acquirente avesse effettuato le dichiarazioni
di cui sopra.
La legge 5 aprile 1985, n. 118
Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito in legge 5
aprile 1985, n. 118, ha stabilito che l'acquirente,
per poter godere delle agevolazioni, doveva obbligatoriamente
acquistare l'immobile da destinare a propria abitazione
primaria, nel Comune ove aveva la residenza o in alternativa
in quello in cui lavorava; rimanevano inalterate tutte
le altre disposizioni normative. Era lecito il cumulo
delle agevolazioni qualora il compratore avesse già
goduto delle agevolazioni previste dalla legge n. 168/71.
In ogni caso l'appartamento da acquistare non doveva
possedere i requisiti dell'abitazione di lusso elencati
tassativamente nella legge 2 luglio 1949, n. 408.
La legge 24 marzo 1993, n. 75
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito in legge 24
marzo 1993, n. 75, limitava le agevolazioni alla sola
dichiarazione dell'acquirente di non possedere altra
unità abitativa che soddisfasse le proprie esigenze
familiari e quindi ovunque la nuova unità abitativa
fosse situata e indipendentemente dalla residenza dell'acquirente.
La novità del provvedimento consisteva nella
possibilità di richiedere più volte le
agevolazioni fiscali per la prima casa, purché
la casa da acquistare fosse sempre destinata a propria
abitazione principale. Tra l'altro nell'eventualità
l'acquirente avesse rivenduto entro il quinquennio dall'acquisto,
l'abitazione per la quale aveva goduto dei benefici
fiscali di cui trattasi, aveva la possibilità
di conservare tali benefici se entro un anno dalla vendita
del primo immobile avesse acquistato un altro immobile
da adibire a propria abitazione principale.
La legge 19 luglio 1993, n. 243
Nello stesso anno 1993 la normativa è stata nuovamente
modificata con il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 243; tale norma, però,
ha lasciato e lascia tutt'ora numerosi dubbi di interpretazione.
I benefici fiscali concessi sono i seguenti:
• abbattimento al 4 % dell'aliquota dell'imposta
di registro e dell'IVA per l'acquirente
• assolvimento delle imposte ipotecaria e catastale
in misura fissa per l'acquirente;
• riduzione al 50 per cento dell'INVIM per il
venditore.
I presupposti per conseguire i benefici fiscali sono:
• la casa deve essere abitazione non di lusso
• l'immobile deve trovarsi nel comune di residenza
dell'acquirente o nel quale egli svolge la sua attività
lavorativa
• la dichiarazione dell'acquirente di non possedere
altro fabbricato idoneo a soddisfare le proprie esigenze
abitative familiari.
La novità consiste nel fatto che i benefici non
sono più subordinati al fatto che l'acquirente
abbia già usufruito o meno di una precedente
agevolazione per l'acquisto di un'altra abitazione,
anche se comunque non può godere dei benefici
al momento del nuovo acquisto, nel caso possieda un'altra
abitazione idonea a soddisfare le proprie esigenze abitative
primarie. L'immobile può esistere anche in un
altro Comune differente da quello nel quale l'acquirente
acquista quello nuovo; praticamente chi compra non deve
possedere alcun fabbricato nel territorio dello Stato
che possa in qualche modo soddisfare le esigenze primarie
abitative della propria famiglia.
La legge n. 549/95
La legge ha stabilito che l'immobile deve essere ubicato
nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca
entro un anno dall'acquisto la propria residenza oppure
in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività
lavorativa. Il compratore deve sempre rilasciare al
notaio la dichiarazione di voler stabilire la residenza
nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato.
L'acquirente deve sempre dichiarare al notaio di non
essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge,
di un diritto reale di proprietà (usufrutto,
uso, abitazione) di altra casa di abitazione nel territorio
del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare
e di non essere titolare neppure per quote di tali diritti
su immobili ubicati in tutto il territorio nazionale,
e neppure direttamente o con il coniuge di aver goduto
delle agevolazioni fiscali previste dalle precitate
leggi sopra esaminate.
Le agevolazioni fiscali si riferiscono anche alle pertinenze
dell'immobile destinato ad abitazione primaria con particolare
riferimento alle unità immobiliari classificate
nelle categorie catastali C2, C6, C7, quindi cantine
e box che siano destinate al servizio della casa di
abitazione. Nel caso di falsa dichiarazione al notaio
rogante, entro il termine di prescrizione di 5 anni
sono dovute le imposte di registro e quelle ipotecarie
e catastali nella misura ordinaria più una soprattassa
pari al 30% con gli interessi di mora.
Nell'ipotesi
di appalto per la costruzione di una casa si applica
l'IVA al 4% se:
1. Il fabbricato oggetto della costruzione
ha i requisiti previsti dalla legge "Tupini"
n.408/49
2. Se il committente dei lavori ha
i requisiti per ottenere le agevolazioni "prima
casa" oppure se è una impresa costruttrice
che rivende l'immobile.
Se invece la casa esiste già e intendi ristrutturarla
si applica l'IVA al 10% unitamente
alla agevolazione fiscale del 36% fino al 31/12 /2001,
salvo proroghe.
Per
quanto riguarda una elencazione non tassativa delle
"materie prime e semilavorate" e "beni
finiti", devi fare riferimento alla circolare
del ministero finanze del 2/03/94 n.1/E e alla risoluzione
del 9/03/96 n. 39/E.
Vedi
anche N.24, Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972
per l'aliquota IVA al 4%.
Vedi
anche N.127 - sexies, Tabella A, parte III, allegata
al Dpr 633/1972 per l'aliquota IVA al 10%. |