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Acquisto: percorso e i casi particolari
La proposta irrevocabile
d'acquisto
Quando
finalmente, da soli o con l'aiuto dell'agenzia immobiliare,
viene raggiunto un accordo sul prezzo, incomincia la
trafila delle carte da firmare. Non si tratta, in realtà,
di una procedura troppo lunga e complessa, ma deve essere
seguita con precisione, per evitare scocciature e dispiaceri.
Impegnarsi a fare il necessario, passo dopo passo, vuol
dire gestire con serenità la delicata faccenda
dell'acquisto della casa. Il primo passo è proprio
la proposta irrevocabile d'acquisto, che il compratore
invia al venditore (sotto forma di telegramma o di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno), impegnandosi
ad acquistare la casa alle condizioni e al prezzo che
è stato concordato verbalmente in precedenza.
Questa proposta impegna solo l'acquirente. Il venditore
è libero di rifiutarla, ma se l'accetta (sempre
con telegramma o raccomandata) l'acquirente è
obbligato a tenere fede alla sua offerta.
Se il venditore non risponde entro il termine fissato
dall'acquirente, quest’ultimo non ha assolutamente
alcun obbligo. In genere viene richiesto di accompagnare
la proposta irrevocabile con un acconto sul prezzo di
vendita: si tratta di una libera scelta, dato che l'impegno
viene assunto con la proposta stessa e non con la consegna
di una somma. Nella proposta irrevocabile d'acquisto
devono essere presenti i seguenti elementi indispensabili:
-
dati di venditore e acquirente;
-
indirizzo, descrizione dell'immobile, dati catastali e
il prezzo proposto d'acquisto;
-
termine entro il quale il venditore deve accettare
la proposta;
-
tempi dei pagamenti, data e luogo dove avverrà la
stipula del rogito.
-
garanzia che non siano presenti trascrizioni
pregiudizievoli. L'immobile promesso in vendita dovrà
essere libero per la data dl rogito da: ipoteche,
trascrizioni e/o iscrizioni, eventuali diritti spettanti
a terze persone, persone e cose.
Il
"compromesso" o contratto preliminare di compravendita
È
un contratto che precede il rogito vero e proprio;
il suo nome ufficiale sarebbe "promessa di vendita".
Si tratta di un documento di carattere privato fra le
parti, (infatti, non necessariamente deve essere redatto da un notaio)
nel quale però sono già
individuati tutti gli aspetti che saranno inseriti nell'atto
definitivo della compravendita, (meglio conosciuto
come "rogito").
Gli accordi fra le parti, devono essere già decise con
il compromesso, per questo si consiglia di redigerlo
nella forma più dettagliata possibile. Può
essere redatto in carta semplice, ma si consiglia in
bollo per poterlo eventualmente registrare con più
facilità. Con questo contratto l'acquirente acquisisce
il diritto che la vendita venga portata a termine alle
condizioni stabilite. Normalmente al momento del compromesso
viene pagato il 20% del prezzo pattuito, ma gli importi
sono assolutamente liberi. È anche possibile
trascriverlo nei registri immobiliari, pagando tasse
ridotte anziché le imposte piene. All'Ufficio del Registro
si versa l'imposta fissa di 168 €uro più
lo 0,5% della caparra confirmatoria, ovvero il 3% dell'acconto
(le imposte proporzionali dello 0,5% e del 3% si scomputano
al rogito); alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
si paga la sola imposta fissa di 168 €uro. In questo
caso va usata la carta da bollo e il notaio deve, se
non redigere tutto l'atto, almeno autenticare le firme.
Il vantaggio è quello di evitare che la casa
venga venduta a qualcun altro contemporaneamente (succede
anche questo!) perché sono fatti comunque salvi
i diritti di chi li ha registrati per primo. Lo svantaggio
è il costo complessivo dell'operazione: bisogna
aggiungere anche i costi del notaio e l'imposta di trascrizione,
che non si recupera quando la casa è venduta
dal costruttore.
Attenzione: se il compromesso viene steso da un notaio
o le firme vengono autenticate, la trascrizione diventa
in ogni caso obbligatoria.
Gli
elementi fondamentali da indicare nel compromesso sono
i seguenti:
1.
I dati completi dei contraenti.
2.
Prezzo dell'immobile. Dato che,
come vedremo, nel rogito sarà sufficiente indicare
un prezzo pari a 100 volte la rendita catastale
aumentandola per 115,5 se prima casa o per 126 se
diversa da abitazione principale; chi sceglie di registrare il
compromesso farà meglio a indicare lo stesso
importo, per evitare polemiche con gli Uffici del Registro.
3.
I mezzi di pagamento (assegno, cambiale,
accollo mutuo, accensione di mutuo, eccetera) con le relative scadenze.
4.
La descrizione dell'immobile (risultanze
dei dati
catastali attraverso visure aggiornate, numero dei vani
e pertinenze annesse) indicando l'intestazione delle
proprietà immobiliari
confinanti.
5. La data del rogito.
6.
Presenza di eventuali vincoli (come
ipoteche, trascrizioni e/o iscrizioni, diritti
spettanti a terzi, servitù se attive o passive, eccetera).
Non sono ammessi vincoli che possono pregiudicare la
compravendita.
7.
Regolarità rispetto alle
norme edilizie.
8.
Eventuali clausole penitenziali,
o versamento di caparra confirmatoria
(vedere contenuto art. 1385 - Codice Civile)
o caparra penitenziale
(art. 1386 - Codice Civile).
9.
Il titolo del possesso (Atto di
provenienza) ed eventuali limitazioni.
10.
La clausola dell'arbitrato (che
eviterà o accorcerà i tempi giudiziari)
da utilizzare in caso di rescissione.
11.
Data e firma dei contraenti.
N.B.
Tutto
ciò che in qualche modo potrebbe compromettere la
compravendita, (mutui, ipoteche, eccetera) dovrà essere
prima del rogito, estinto e cancellato a cura e spesa
della parte venditrice. L'incarico a provvedere alla
cancellazione di eventuali ipoteche, relative a mutui o
prestiti già estinti, potrà essere affidato allo stesso
notaio che stipulerà il rogito, previo rilascio al
consenso della cancellazione da parte del creditore, in
genere istituti bancari.
Vediamo più nel dettaglio le tre formule della
clausola penitenziale, una solo delle quali (a scelta)
può essere presente nel compromesso.
La clausola penitenziale permette ai due contraenti
di recedere dal contratto (prima del rogito) pagando
una penale. Se però ambedue sono d'accordo sul
non andare avanti con la vendita, potranno risolvere
la cosa firmando un accordo a parte evitando di far
scattare la clausola.
La caparra confirmatoria
consiste in una somma che l'acquirente
dà al venditore, prima della conclusione dell'affare,
a garanzia del suo buon esito. Se la compravendita va
a monte per colpa dell'acquirente, il venditore ha diritto
a tenersi la caparra come indennizzo. Se invece la colpa
è del venditore, questi restituirà la
caparra, raddoppiata, all'acquirente. In ogni caso,
il danneggiato può rinunciare alla caparra e
ottenere invece in giudizio che il contratto venga comunque
portato a termine.
La caparra penitenziale
a differenza della confirmatoria,
non permette di rivolgersi al giudice per ottenere l'esecuzione
del contratto: il danneggiato se la intasca, e tutto
finisce lì.
L'acconto
invece non mette in atto nessuno dei meccanismi
descritti prima: è semplicemente un anticipo
sul prezzo, quindi lo stesso importo viene restituito
se l'affare va a monte, non importa per colpa di chi,
e senza altre conseguenze.
Bisogna quindi fare attenzione a quale di questi termini
si usa nel compromesso (o anche, addirittura, nella
proposta irrevocabile d'acquisto) per indicare l'eventuale
passaggio di denaro dall'acquirente al venditore.
L'atto di compravendita
Resta,
a questo punto, l'ultimo atto: il rogito, cioè
l'atto di compravendita vero e proprio. In genere è
redatto da un notaio, ma si può anche farlo da
soli limitandosi ad autenticare le firme da un notaio.
Questa soluzione però è del tutto sconsigliabile
a chi non abbia grande familiarità con le cose
di legge, perché fare errori nella formulazione
dell'atto è facilissimo. Nel rogito vengono,
in sostanza, ripetuti gli accordi già trascritti
nel compromesso, con qualche aggiunta che si sia resa
necessaria nel frattempo. Al notaio spettano i controlli
sull'esistenza di ipoteche, altri vincoli, o irregolarità
edilizie (a meno di non aver già provveduto di
persona).
A
partire dal 1 gennaio 1998 al rogito va allegata la
"dichiarazione di conformità" dell'immobile
alle norme sulla sicurezza (legge 46/1990), relativamente
agli impianti elettrici, rilasciata da tecnici abilitati.
Se la casa risulta già in regola, il venditore
potrà inserire nel rogito una dichiarazione sulla
regolarità dell'immobile, con valore di atto
notorio. È compito del venditore fornire tutta
la documentazione che il notaio richiede.
L' acquirente al momento del rogito dovrà presentarsi,
di regola, con il denaro necessario al saldo. Quindi,
le pratiche per il mutuo devono già essere state
sbrigate. In generale, la banca dispone di notai di
fiducia ai quali rivolgersi per la stesura sia del
rogito che dell'atto di ipoteca.
Si ricorda che al momento del rogito di solito viene
saldato anche il conto delle mediazioni, viene pagata
l'IVA, l'imposta di registro e la parcella del notaio.
I mezzi di pagamento più comuni sono l'assegno
circolare (preferito perché il pagamento è
garantito direttamente dalla banca che lo ha emesso),
molto raramente i contanti e i semplici assegni bancari.
La
nuda proprietà
Lo
sconto per chi non ha fretta. È così semplice
che non sembra vero: comprare una casa a prezzi ridotti
anche del quaranta per cento e con un sostanzioso risparmio
fiscale.
Naturalmente non è tutto così facile:
non si può abitarla subito, ma la casa, a certe
condizioni,smette di essere un sogno irrealizzabile.
Qual è la via? Il nostro codice civile (articoli
da 978 a 1020) consente di "spezzare" in due
la proprietà: da una parte l'usufrutto, cioè
il diritto di utilizzare la casa vita natural durante,
dall'altra la nuda proprietà, cioè la
proprietà senza il diritto di utilizzo.
Alla morte dell'usufruttuario la nuda proprietà
e l'usufrutto si riuniscono,
e si riforma la piena proprietà, della quale
si può disporre liberamente.
La soluzione può lasciare interdetti, ma in effetti
molti anziani desiderano vendere l'immobile in cui abitano,
per assicurarsi una vecchiaia dignitosa. Come, però,
risolvere il problema dell'alloggio? Restando usufruttuari
possono rimanere nella loro casa e beneficiare di un
capitale o di una rendita vitalizia. Sono anche possibili
soluzioni miste, il codice civile lascia massima libertà
di scelta.
Attenzione: in caso di decesso, è il coniuge
(se in comunione dei beni) che resta vedovo a beneficiare
dell'usufrutto. Quanto all'acquirente, che non deve
essere pressato dall'urgenza di un'abitazione ma vuol
fare un investimento a medio termine per sé o
per i figli, si trova a comprare una casa con uno sconto
del venticinque - trenta per cento sul prezzo di mercato
(a determinare il prezzo concorre naturalmente l'età
del venditore), e di beneficiare di una notevole rivalutazione
del capitale impiegato: oltre a quella legata all'inflazione,
ad ogni anno che passa si avvicina la riunione della
nuda proprietà all'usufrutto, e la prima quindi
vale sempre di più. Inoltre molti immobili di
pregio arrivano sul mercato ormai solo attraverso questa
via.
Il
Fisco
Veniamo
ai vantaggi fiscali:
il "nudo proprietario"
non deve dichiarare la rendita dell'immobile nel modello
730 o "Unico" in quanto chi usa il bene è
l'usufruttuario.
Il vantaggio principale però è al momento
della compravendita: cedendo la sola nuda proprietà,
l'imposta di registro (a carico dell'acquirente) e l'Invim
(a carico del venditore) risultano sensibilmente ridotte;
per fare un esempio, se il venditore usufruttuario ha
settanta anni, la riduzione è di circa il sessanta
per cento.
Attenzione: al decesso dell'usufruttuario, la piena
proprietà passa al nudo proprietario senza che
siano dovute tasse.
Il risparmio
va valutato anche ai fini delle imposte di successione,
qualora il valore dell'immobile superi il limite di
franchigia concesso dalla legge e nessuno sia
interessato a ereditarlo.
La permuta
La chiamano permuta, ma in realtà non si tratta di un
vero scambio. Chi vuol cambiare casa, vendendo la sua e
comprandone un'altra, non trova praticamente mai un
altro nelle stesse identiche condizioni, con la casa
dell'uno che piaccia all'altro e viceversa. Può capitare
nelle località di vacanza, dove le esigenze di variare
sono più frequenti, e chi sta al mare può desiderare uno
chalet in montagna o, al contrario, che dopo anni di
montagna sorga il desiderio di una spiaggia assolata. Ma
in città le esigenze non si incontrano quasi mai. Certo,
quando si riesce a realizzarla, la permuta "pura" ha un
grosso vantaggio fiscale: le imposte vengono pagate solo
sull'immobile dal valore più elevato, e divise a metà.
La
casa in costruzione
Comprare
una casa "vista e piaciuta" è un conto,
ma acquistarla quando ancora non esiste è tutto
un altro discorso. Le imprese costruttrici (spesso in
forma di cooperativa, dove gli acquirenti sono anche
soci) offrono soluzioni interessanti, a prezzi competitivi,
e soprattutto promettono case nuove, senza i tipici
problemi degli immobili dai venti anni in su di età.
Il vantaggio non è solo quello del prezzo: durante
la costruzione si possono apportare modifiche al progetto
iniziale del proprio appartamento: la disposizione di
alcune stanze, il tipo di pavimenti o di mattonelle
in bagno e in cucina, l'installazione di impianti particolari.
Inoltre, anche se non è prima casa, l'IVA che
si paga è agevolata: l'aliquota è del
10%.
Bisogna però fare attenzione a qualche aspetto,
che può influire notevolmente sull'opportunità
dell'acquisto.
- Informarsi se il terreno appartiene al costruttore,
in tal caso nessun problema. Se è stato ceduto
solo il "diritto di superficie", questo vuol
dire che alla fine della concessione (in genere non
dura più di 99 anni) il terreno, compresa però
la casa costruitavi sopra, ritorna in proprietà
di chi lo aveva concesso (di solito il Comune). Questo
capita spesso quando a costruire è una cooperativa.
-
I pagamenti vanno effettuati seguendo attentamente
lo stato di avanzamento dei lavori, specialmente se
l'acquirente ha accettato l'accollo del mutuo, cioè
si è sostituito, per la quota che gli compete,
al mutuo che il costruttore ha stipulato con una banca
per ottenere il finanziamento della costruzione.
-
Quando si tratta di una cooperativa, i prezzi sono
ancora migliori perché non possono, per legge,
superare un tetto (che viene fissato da un organismo
pubblico, il Comitato per l'Edilizia Residenziale).
Con le cooperative a proprietà divisa, finita
la costruzione, gli acquirenti-soci si trasformano in
normali condomini. Nella cooperativa a proprietà
indivisa, invece, ai soci è riconosciuto solo
il diritto di godere della casa, che non potranno mai
vendere. Oltretutto, questo diritto non dura per sempre,
e dopo qualche decennio ritorna alla cooperativa.
-
L'impresa che costruisce deve essere solida: ci sono
stati molti casi di costruttori indebitati che,
fallendo, hanno fatto perdere ai loro acquirenti i soldi
versati, anche a costruzione quasi ultimata. Meglio dare
un'occhiata al Bollettino dei Protesti per vedere se
l'impresa risulta con assegni o cambiali protestate. O,
in casi estremi, rivolgersi a una società di
informazioni commerciali (si trovano sotto questa voce
nelle Pagine Gialle) per avere una nota informativa
sull'impresa in questione. I costi non sono elevati
(100-150 €uro), e a volte si possono evitare brutte
sorprese.
TUTTE LE TASSE
aggiornamento in vigore al 10 febbraio 2005
|
Imposte |
Vecchi importi |
Nuovi importi |
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Ipo-catastali in
misura fissa |
258,22 |
336,00 |
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Invio del "modello
unico" |
176,00 |
230,00 |
|
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Visure ipotecarie e catastali |
58,00 |
86,00 |
|
|
TOTALE |
492,22 |
652,00 |
|
|
DIFFERENZA |
+ 159,78 |
|
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Gli atti notarili in
generale, e la compravendita immobiliare in particolare,
subiscono una pioggia di aumenti per effetto
dell'applicabilità di varie voci di tasse e di imposte
che sono oggetto dell'incremento disposto dal Governo
con il decreto legge che resta in attesa di
pubblicazione in <Gazzetta Ufficiale>.
Le
imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale.
Le più evidenti
conseguenze dell'aumento si notano nei casi in cui si
devono applicare le imposte di registro, ipotecaria e
catastale in misura fissa, il cui importo unitario passa
da 129,11 a 168 euro. Per esempio, nel caso della
compravendita soggetta a Iva (e, cioè, alla classica
vendita che viene effettuata al privato dall'impresa
costruttrice), poiché si applica l'Iva al corrispettivo
pagato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale,
in virtù del principio di alternatività con l'Iva, si
applicano in misura fissa. Al posto del vecchio importo
complessivo di 387,33 euro (129,11 x 3), dunque,per
effetto del decreto legge si andrà a pagare un importo
complessivo di 504 euro (168 x 3), con un aumento del 30
per cento circa.
Differente la situazione
nel caso di acquisto della "prima casa" quando il
venditore è un soggetto privato: oltre all'imposta di
registro pari al 3% del prezzo, si scontano le imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa.
Quindi, al posto del
vecchio importo complessivo di 258,22 euro d'ora in poi
si pagheranno 336 euro.
L'imposta di registro è
in misura fissa (d'ora in poi nella misura di 168 euro)
anche per queste altre tipologie di contratti aventi per
oggetto beni immobili:
* trasferimenti immobiliari a favore di Stato, Regioni,
Province, Comuni e Comunità montane;
* trasferimenti immobiliari a favore di Onlus;
*
contratti di comodato immobiliare;
*
contratti preliminari.
Il bollo sul modello
unico telematico.
Le compravendite
immobiliari (e alcune altre tipologie di atti notarili)
vengono inviate all'agenzia delle Entrate (per la
registrazione) e all'agenzia del Territorio (per la
trascrizione nei registri immobiliari e la voltura
catastale) in via telematica mediante una procedura
denominata "modello unico".
Quando si usa il "modello unico" informatico, le marche
da bollo (che ordinariamente sarebbero da attaccare
sull'originale dell'atto stipulato, sulle sue copie
autentiche e sui modelli che occorre presentare nei vari
uffici) sono sostituite da un prelievo forfettario a
titolo di imposta di bollo.
Il vecchio
importo che il "modello unico" scontava era di 176 euro,
mentre il nuovo importo è di 230 euro, con un aumento
del 30 per cento circa.
Note di trascrizione, di iscrizione e volture
catastali.
I diritti per
l'esecuzione di queste formalità, quando non sono fatte
mediante "modello unico", passano da 25,82 a 35 euro.
Visure ipotecarie e catastali. Se solo pochi anni fa
questa voce era di incidenza quasi irrisoria nel computo
dei costi di un atto notarile, nel corso del tempo (e in
concomitanza con la progressiva informatizzazione dei
registri immobiliari e catastali) gli aumenti sono stati
molto elevati (in occasione dell'introduzione del Testo
unico 347/1990, per esempio, vi furono addirittura
aumenti del 700%, ulteriormente incrementati solo tre
anni dopo). Con gli aumenti disposti dal nuovo decreto
legge in attesa di pubblicazione in <Gazzetta>, il
panorama di rincari è questo:
* nei registri
immobiliari:
-
l'ispezione nominativa al
terminale costa 8 euro;- per ogni gruppo di cinque
formalità che
fuoriescono si pagano 3 euro;
-
la ricerca nei registri
cartacei costa 3 euro per ogni nominativo;
-
per ogni nota o titolo
visionati o stampati, si pagano 4 euro;
* in Catasto:
-
con 3 euro si effettua la
consultazione per ogni unità immobiliare;
-
la consultazione per ogni
soggetto e per ogni cinque unità immobiliari costa
3 euro.
Non è difficile, dunque, di visure
particolarmente complesse o lunghe arrivare a spendere
anche qualche centinaio di euro per ogni singola
pratica, (si pensi al caso della relazione ventennale da
compilare per la banca in caso di mutuo ipotecario).
da Il Sole 24 Ore
la base imponibile
Sull'importo
dichiarato, che viene chiamato dai tecnici base imponibile,
si calcolano tutte le tasse sulla compravendita. La
rendita catastale è un importo, stabilito dal
fisco, che di regola il venditore conosce, perché
serve a calcolare anche imposte che si pagano tutti
gli anni, come l'ICI e l'IRPEF. È comunque possibile
andarla a chiedere all'Ufficio Tecnico Erariale, anche
quando (come accade per le costruzioni nuove) non è
stata ancora attribuita. Una volta ottenuto questo dato,
bisogna aumentarlo del 5%: dal 1 gennaio 1997, infatti,
tutte le rendite catastali sono state elevate di questa
percentuale. Fatta questa operazione, si moltiplica
per 100, e il risultato è il valore catastale,
cioè la base imponibile sulla quale calcolare
le tasse. Attenzione: il moltiplicatore 100 si usa per
le abitazioni, mentre per i negozi (categoria C1) si
usa il moltiplicatore 34 e per gli uffici (categoria
A10) il moltiplicatore 50. Un ultimo cenno per capire
cosa siano categoria catastale e classe.
La categoria catastale
identifica
il tipo di immobile. Ne diamo qui un elenco:
A 1 = signorile
A 2 = civile
A 3 = economica
A 4 = abitazione di tipo popolare
A 5 = abitazione di tipo ultrapopolare (in molti
Comuni non più presente)
A 6 = abitazione di tipo rurale
A 7 = villetta
A 8 = villa
A 9 = edificio storico
A 10 = ufficio
C 1 = negozio di tipo commerciale
C 2 = magazzino, cantina, soffitta
C 6 = posto auto coperto, box auto o garage
Le classi sono invece suddivisioni, all'interno di ciascuna
categoria, basate sul minore o maggiore valore immobiliare.
Mentre le categorie sono fisse, il numero di classi
può variare anche di molto da Comune a Comune
Le
agevolazioni "prima casa"
Non
si tratta proprio di "prima casa", ma di "abitazione
principale".
Sulla compravendita
se chi vende l'immobile è
un privato si applica:
l'imposta di registro del
3% (era del 4% fino al 31 dicembre 1999) sul valore
dichiarato, oltre alle imposte ipotecaria e catastale
nella misura fissa di euro 168 ciascuna.
Se il venditore è
un'impresa costruttrice o una società immobiliare che ha
per oggetto, esclusivo o principale, la compravendita di
immobili, l'Iva è ridotta al 4% (invece del 10%) e le
imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono
riscosse nella misura fissa di euro 168 ciascuna (pari
ad euro 504)
Inoltre, per la prima
casa, l'Invim ( quando dovuta ) si applica nella misura
del 50%, ulteriormente ridotta di 1/4.
Inoltre non vanno dimenticate le agevolazioni IRPEF
sui mutui ipotecari.
Cosa
si può comprare e chi può comprare
Agevolazioni per la prima casa
Le
agevolazioni riguardano esclusivamente l'abitazione
principale, cioè la casa in cui si abita abitualmente
e le relative pertinenze,
classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 (box, posti auto, cantine, soffitte).
L'agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola
pertinenza per ciascuna categoria.
Sono riconosciute anche in caso di
acquisto dei singoli diritti di nuda proprietà
o di usufrutto.
Dai benefici fiscali per l'acquirente sono escluse,
ovviamente, le società. Sono ammessi all'acquisto
agevolato solo privati o soci di cooperative costituite
da persone fisiche per costruire o acquistare case di
abitazione. Venditore (che in questo caso pagherà
l'imposta a suo carico, chiamata Invim, ridotta del
50%) può essere un privato oppure un'impresa,
di qualunque genere.
Le condizioni
IL BONUS FISCALE
Dal 1° gennaio ' 99 chi entro un anno dalla vendita della precedente
prima casa ne compera un'altra da destinare ad
abitazione principale ha diritto ad un credito ("bonus
fiscale") pari all'imposta di registro o all' Iva pagata
sul primo acquisto agevolato.
Chi dunque ha acquistato l'abitazione principale dopo il
24 aprile 1982 (data di entrata in vigore della
cosiddetta legge "Formica", la 168/82) usufruendo delle
agevolazioni per la prima casa e vuole cambiarla per
comperarne un'altra, può utilizzare lo sconto fiscale.
E'
invece escluso dall'agevolazione chi prima del 23 maggio
1993 ha acquistato la prima casa da un'impresa o società
immobiliare pagando l'Iva del 4%, in quanto l'aliquota
non era "agevolata" ma ordinaria. La circolare
dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 1° marzo 2001 ha
esteso il campo d'azione del "bonus" anche agli acquisti
anteriori al 22 maggio 1993, per gli immobili comprati
da un' impresa o fatti costruire dietro contratto di
appalto; e prima del 30 dicembre 1993 per quelli di cui
si era assegnatari in cooperativa. Per ottenere lo
sconto fiscale devono ricorrere le seguenti condizioni fissate dalle leggi 549/95,
448/98, 488/99 e 388/2000.
L’ABITAZIONE:
·
Non deve essere di lusso
( i requisiti sono quelli stabiliti dal decreto
ministeriale 2 agosto 1969 );
·
deve essere situata nel Comune dove
l'acquirente ha la residenza o la trasferisca entro
18 mesi dall'acquisto, oppure nel Comune in cui
lavora;
·
se l'acquirente è trasferito all'estero
per lavoro, l' immobile deve essere ubicato nel Comune
ove ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui
dipende;
·
può essere ovunque in Italia se
l'acquirente è emigrato all'estero.
L'ACQUIRENTE, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di
compravendita:
·
di avere la residenza, o di stabilirla
entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune
dove è situato l'immobile da acquistare; in caso di
mancato trasferimento della residenza (equiparato a
dichiarazione mendace), l'acquirente decade dalle
agevolazioni con conseguente applicazione di sanzioni;
·
di non essere
titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione
con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso
dal coniuge non è ostativa) dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su un'altra
casa situata nello stesso Comune dove
sorge l'immobile da comprare;
·
di non possedere in Italia, neppure per
quote, anche in regime di comunione legale, diritti di
proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione
su altro appartamento acquistato con le agevolazioni
fiscali prima casa.
Per fruire del regime
fiscale agevolato non è più richiesto, come previsto in
precedenza, che l'immobile acquistato sia destinato a
propria abitazione principale.
L'acquirente non deve vendere prima di 5 anni l'immobile acquistato con lo sconto fiscale, pena la
perdita delle agevolazioni e in più una sanzione pari al
30% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a
meno che non riacquisti entro un anno altro
immobile da adibire però a propria abitazione
principale. A tal fine, per abitazione principale si
intende quella nella quale il contribuente dimora
abitualmente (rilevano le risultanze dei registri
anagrafici).
Nell'ipotesi in cui la
vendita della prima abitazione avvenga dopo i 5 anni
dall'acquisto non si decade dalle agevolazioni concesse
all'atto della compravendita.
I NUOVI BENEFICIARI DELLA CIRCOLARE 19/2001
·
Chi, riacquistando una prima casa, ne ha
venduto una comprata da un' impresa prima del 22 maggio
1993 con l' Iva al 2% o 4%, o di cui era assegnatario in
cooperativa edilizia, anche prima del 30 dicembre 1993.
In tali casi deve dimostrare che alla data di acquisto o
di assegnazione dell'immobile alienato era in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa allora vigente
in materia di acquisto della prima casa e che la vendita
è avvenuta entro un anno dal riacquisto.
·
Chi ha fatto costruire in proprio, con
contratto di appalto, l'antecedente prima casa da un'
impresa, anche prima del 22 maggio 1993. Il contratto di
appalto dovrebbe essere scritto e registrato e, alla
data di consegna dell'immobile alienato, il contribuente
deve essere stato in possesso dei requisiti allora
previsti dalla legge per l'acquisto della prima casa.
· Chi, riacquistando una prima casa, ne ha
donato una acquistata dopo il 24 aprile 1982 con i
benefici prima casa o con Iva ridotta, purché la
donazione sia avvenuta entro un anno dal riacquisto.
·
Chi ha dato in permuta una prima casa, in
cambio di una nuova. In tal caso la detrazione va
calcolata non in base all' imposta di registro pagata
per la permuta (che riguarda due immobili), ma in modo
proporzionale rispetto all'unico immobile interessato.
·
Chi acquista una prima casa in
comproprietà, fino al limite dei tributi pagati a titolo
di registro o Iva dal singolo comproprietario per la
propria quota.
·
Chi acquista un immobile non ultimato, a
condizione che, una volta ultimato, non sia da
considerare "di lusso".
·
Chi vende una casa ereditata o avuta in
donazione, qualora il defunto o il donatore l'abbia
acquistata con i benefici prima casa. Il credito d'
imposta si trasferisce agli eredi, va riportato nella
denuncia di successione e incrementa l'imponibile da
tassare.
·
Chi acquista, o ha acquistato e
rivenduto, un immobile classificato nella categoria A/10
(uffici), ma di fatto adibito a prima abitazione, a
condizione che si possa dimostrare l'effettiva
destinazione.
Se
per il nuovo acquisto si prevede un' imposta superiore
al credito fiscale spettante, si paga solo la
differenza. Al contrario, se il bonus fiscale dovesse
essere superiore all'importo dell'imposta di registro o
Iva da pagare per la nuova abitazione, la parte di
credito eccedente non darà luogo a rimborso e quindi
andrà perduta, come illustrato nella seguente tabella.
|
COME CALCOLARE IL
CREDITO D'IMPOSTA |
|
Valore
prima casa |
Imposta
pagata |
Valore
nuova prima casa |
Imposta
dovuta |
Bonus
spettante |
Imposta
da pagare |
|
150.000.000 |
6.000.000 |
200.000.000 |
8.000.000 |
6.000.000 |
2.000.000 |
|
200.000.000 |
8.000.000 |
300.000.000 |
12.000.000 |
8.000.000 |
4.000.000 |
|
300.000.000 |
12.000.000 |
250.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
0 |
|
400.000.000 |
16.000.000 |
320.000.000 |
12.800.000 |
12.800.000 |
0 |
Per ottenere gli sconti fiscali non si devono compilare
moduli o richieste: basta far presente al notaio, al
momento del rogito, di trovarsi nelle condizioni
previste.
Le dichiarazioni mendaci sono punite con il pagamento di
tutta l'imposta più il 30%.
Quando
il venditore è una società immobiliare
o un'assicurazione, il prezzo e le altre condizioni
di vendita vanno comunicati all'eventuale inquilino,
che può esercitare la prelazione (cioè
il diritto di acquistare per primo) entro sessanta giorni
dalla comunicazione.
Da
ultimo, va ricordato che dell'agevolazione si può
beneficiare più volte, senza limite, purché
ci siano le altre condizioni, ma soprattutto purché
non si possiedano altre abitazioni comprate usufruendo
delle stesse agevolazioni per la prima casa. È
quindi possibile vendere casa e comprarne un'altra,
sempre con lo sconto fiscale, purché la cosa
avvenga in tempi successivi.
Gli
altri sconti
Altre
agevolazioni, che si comprendono meglio leggendo la
tabella che segue, sono comunque previste. Vanno ricordate
soprattutto quelle per chi compra casa da un'impresa
che la ha ristrutturata (l'Iva è al 10% anche
se la casa è di lusso). Per le case per le quali
esiste un "vincolo" (storico, artistico e
simili) se il venditore è un privato l'Imposta
di Registro scende al 4% anche se non si tratta di abitazione
principale dell'acquirente. Chi compra dal costruttore
una casa che non è abitazione principale beneficia
dell'Iva al 10% solo se, nell'edificio, almeno il 50%
dei piani fuori terra è destinato ad abitazione,
e se del rimanente non più del 25% è destinato
ad attività commerciali
I casi dubbi
In
qualche caso non c'è sicurezza sull'interpretazione
delle norme. Vediamo i principali.
Se
i coniugi intendono comprare la prima casa e solo uno
di essi possiede tutti i requisiti, l'agevolazione spetta
a metà se sono in comunione legale dei beni o
se comunque la comprano insieme, mentre spetta per intero
se a comprare è solo il coniuge con tutti i requisiti
e non c'è comunione legale.
Si
possono ottenere le agevolazioni comprando solo una
parte di casa? Secondo alcune Commissioni Tributarie
(gli organi della giustizia fiscale) le agevolazioni
sarebbero applicabili a condizione che, in seguito all'acquisto,
il proprietario parziale possa poi effettivamente andare
ad abitare in tutto l'alloggio, in quanto già
proprietario delle altre quote. Se si comprano appartamenti adiacenti per farne un'unica
abitazione, 'agevolazione vale solo per uno di essi. Ma la restrizione può essere aggirata, se appartengono
ad un unico venditore: quest'ultimo deve richiedere
al Catasto l'accorpamento prima della vendita, in modo
da arrivare al rogito con una sola unità immobiliare.
Si
può comprare una casa che risulta ancora affittata
senza perdere le agevolazioni, perché la legge
non impone di dichiarare che si intende utilizzare subito
l'immobile acquistato.
Le
abitazioni rurali, cioè quelle censite al Catasto
terreni e non ancora a quello urbano, non potrebbero
beneficiare delle agevolazioni. Lo afferma (in contrasto
con quanto affermato in precedenza dalle Commissioni
Tributarie) la Cassazione, con sentenza 202 del 12 marzo
1996. Quando invece queste abitazioni risultano regolarmente
accatastate, con l'attribuzione di categoria, classe
e rendita catastale, possono beneficiare delle agevolazioni
se ricorrono i requisiti di legge indicati prima.
Le
residenze turistiche alberghiere possono invece beneficiare
delle agevolazioni: a chiarirlo è il Ministero
delle Finanze, con la risoluzione 14 del 13 gennaio
1996. La situazione è quella di un complesso
turistico provvisto però di appartamenti non
di lusso, da destinare alla vendita: se sussistono tutti
i requisiti di legge, la compravendita è agevolata.
ABITAZIONE
PRINCIPALE (*)
Acquisto di abitazione principale (non di lusso) da
privato 3% + 336,00 euro per le imposte fisse;
Acquisto di abitazione principale (non di lusso) da
un'impresa che la ha costruita 4% + 504,00 e€uro;
Acquisto di abitazione principale (non di lusso) dall'impresa
che ha effettuato i lavori di ristrutturazione o di
restauro (lettere C-D-E dell'articolo 31, legge 457/1978)
4% + 504 euro;
Acquisto di abitazione principale (non di lusso) da
un'impresa che ha come scopo principale la rivendita
di immobili 4% + 504,00 euro;
Acquisto di abitazione principale (non di lusso) da
un'impresa diversa dalle precedenti 3% + 336,00 euro.
SECONDE CASE
Acquisto di abitazione (non principale, ma non di lusso)
dal costruttore o assegnazione da cooperativa edilizia
10%: (7% imposta di registro + 2% ipotecaria + 1%
catastale);
Acquisto di abitazione non principale (anche di lusso)
dall'impresa che ha effettuato i lavori di ristrutturazione
o di restauro (lettere C-D-E dell'articolo 31, legge
457/1978) 10% + 504,00 euro;
Acquisto di abitazione non principale (non di lusso)
da un'impresa che ha come scopo principale la rivendita
di immobili 10% + 504,00 euro
Acquisto di abitazione non principale (anche di lusso)
da un'impresa diversa dalle precedenti 7% + 3% ;
Acquisto di abitazione non principale (anche di lusso)
da un privato 7% +3%.
CASE
DI LUSSO (**)
Acquisto di abitazione di lusso (anche se abitazione
principale) da un privato il 7% + 3%
Acquisto di abitazione di lusso (anche se abitazione
principale) da un'impresa costruttrice 20% + 504,00
euro;
Acquisto di abitazione di lusso (anche se abitazione
principale) da un'impresa che ha come scopo principale
la rivendita 20% + 504,00 euro;
Acquisto di abitazione di lusso (anche se abitazione
principale) da un'impresa diversa dalle precedenti 8%+
3%.
(*)
Si ricorda che con l'abitazione principale può essere
acquistata una pertinenza non abitativa, in genere box
auto, cantina (anche con atto separato), alle
stesse condizioni agevolate.
(**)
Le case considerate di lusso sono quelle che rispondono
alle caratteristiche descritte dal decreto ministeriale
del 2 agosto 1969.
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